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La Commissione giudicatrice, per ciascuno dei con corsi di cui al precedente articolo 16, e' formata nei modi indicati nell'articolo 12 della presente legge, sostituendosi al capo di ciascun servizio un generale di brigata designato dal Ministro e al segretario un colonnello d'arma. La Commissione giudica del possesso dei titoli e requisiti richiesti, nonche' dei titoli facoltativi, e procede alla compilazione della graduatoria di merito per ciascun concorso, attribuendo ad ogni concorrente, per il complesso dei titoli, un punto espresso in centesimi, corrispondente alla media dei punti, espressi altresi' in centesimi, attribuiti da ciascun membro; e' giudicato idoneo dalla Commissione il concorrente cui sia attribuito un punto medio non inferiore a 70/100. I componenti della Commissione si pronunciano con voto palese. Le graduatorie sono approvate con decreto del Ministro per la difesa.

Testo in vigore dal 15 dicembre 1960 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1960-12-06;1479~art18 · fonte del testo

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