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[1]Sono istituiti, nell'Esercito, il servizio tecnico del genio, il servizio tecnico delle trasmissioni, il servizio tecnico chimico fisico, il servizio tecnico geografico.

[2]Detti servizi tecnici: presiedono agli studi scientifici e tecnici dei mezzi occorrenti all'Esercito, nonche' alla realizzazione e alla sperimentizzazione tecnica dei relativi prototipi; provvedono all'elaborazione delle condizioni tecniche dei progetti di capitolati di onere e alla elaborazione dei progetti di regolamentazione tecnica per la conservazione, la manutenzione, l'uso e la riparazione dei materiali dell'Esercito; sovraintendono al controllo della produzione e fissano le direttive tecniche per il collaudo dei materiali da approvvigionare.

[3]Alla determinazione e ripartizione degli stabilimenti, centri di studio ed altri enti costituenti i predetti servizi tecnici sara' provveduto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa di concerto col Ministro per il tesoro.

Testo in vigore dal 15 dicembre 1960 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1960-12-06;1479~art1 · fonte del testo

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