Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 novembre 1954 al 17 gennaio 1957. Leggi il testo vigente →

Il certificato di cui al precedente art. 9 e' rilasciato, a domanda, ai sottufficiali della categoria "infermieri" dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dai servizio per riduzione di quadri, prescindendo dall'obbligo della frequenza dei corsi e della partecipazione agli esami. La stessa norma si applica ai sottufficiali della categoria "infermieri" cessati dalla carriera continuativa ed ai militari volontari della stessa categoria collocati in congedo dopo ultimata la ferma contratta che siano in congedo da non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 15 novembre 1954 al 17 gennaio 1957

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1954-10-29;1046~art14 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari