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Gli ospedali, le Universita' con Facolta' di medicina e chirurgia, gli ospedali militari principali e secondari e gli altri enti pubblici che esercitano l'assistenza sanitaria e che sono in possesso dei mezzi occorrenti, possono istituire scuole per infermiere generiche e per infermieri generici, rispondenti alle necessita' assistenziali.

Testo in vigore dal 15 novembre 1954 al 1 luglio 1980

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1954-10-29;1046~art1 · fonte del testo

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