Nei ruoli aggiunti di cui all'art. 1 saranno collocati i dipendenti non di ruolo, con qualsiasi denominazione, in servizio presso le Camere alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali abbiano compiuto o compiano un periodo di servizio lodevole ed ininterrotto di sei anni, con le mansioni proprie della categoria di impiego cui sono assegnati alla data predetta. Per il collocamento nei ruoli aggiunti predetti e' necessario il possesso di tutti i requisiti, ad eccezione del limite massimo di eta', prescritti per la nomina nei corrispondenti ruoli organici, con l'applicazione delle particolari norme vigenti, anche di carattere eccezionale e transitorio, riguardanti il titolo di studio. Ai fini del compimento del sessennio indicato nel primo comma del presente articolo, il periodo di servizio prestato in categoria inferiore e' computato per meta'. Il periodo di servizio indicato nel primo comma per il collocamento nei ruoli aggiunti e' ridotto a due anni per gli ex combattenti, per le vedove e gli orfani di guerra, nonche' per le categorie comunque equiparate.

Testo vigente dal 27 aprile 1957

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1957-04-03;233~art2 · fonte del testo

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