L'articolo 5 della legge 3 aprile 1957, n. 233, e' sostituito dal seguente: "Il collocamento nei ruoli aggiunti e' disposto secondo l'ordine risultante dalla data di assunzione alla categoria d'impiego non di ruolo cui il personale appartiene alla data di entrata in vigore della presente legge. A parita' di tale data si osserva l'ordine delle preferenze stabilite dall'articolo 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive variazioni. Tale collocamento decorre dal 1 maggio 1948 per coloro i quali abbiano gia' compiuto a detta data il periodo di servizio prescritto e, negli altri casi, dalla data di compimento del periodo medesimo".

Testo vigente dal 19 maggio 1962

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1962-04-18;234~art1 · fonte del testo

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