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Le ricompense al valore dell'Esercito sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa. Le ricompense al merito dell'Esercito sono concesse dal Ministro per la difesa. Nell'ordine di successione delle insegne, la medaglia al valore dell'Esercito si inserisce subito dopo le corrispondenti medaglie al valore militare, la croce al merito dell'Esercito subito dopo la croce al merito di guerra.

Testo in vigore dal 12 agosto 1974 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1974-07-26;330~art5 · fonte del testo

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