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[1]Per la correspensione dei premi sara' stanziata nel bilancio del Ministero delle corporazioni la somma annua di L. 5.000.000, a partire dall'esercizio 1941-42 e per la durata di cinque anni.
[2]Il Ministro, per le finanze e' autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni le necessarie variazioni.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 16 dicembre 1941-XX
[5]VITTORIO EMANUELE
[6]MUSSOLINI - RICCI - DI REVEL
[7]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 27 gennaio 1942 al 16 dicembre 2009
