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[1]E' data facolta' al Ministro per le corporazioni di concedere a suo giudizio insindacabile, sentito il Consiglio superiore delle miniere, premi in misura non inferiore a L. 10.000 e non superiore a L. 50.000 a favore dei titolari dei permessi di ricerche minerarie, accordati a termini degli articoli 5 e 59 del R. decreto 29 luglio 1927-V, n, 1443.

[2]Sono esclusi in ogni caso dalla concessione i titolari dei permessi che siano assegnatari di speciali contributi per l'esecuzione delle ricerche, e quelli per i quali l'assegnazione dei premi non sia necessaria in relazione alle loro condizioni finanziarie.

Testo in vigore dal 27 gennaio 1942 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1941-12-16;1542~art1 · fonte del testo

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