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[1]La durata dei premi da consentirsi ai termini e nei modi stabiliti negli articoli precedenti e' fissata in anni cinque per i premi sugli oli greggi di estrazione da sottosuolo nazionale e in anni dieci per i premi sugli oli, bitumi o catrami ricavati dalla distillazione delle rocce asfaltiche o bituminose e dei combustibili fossili nazionali.

[2]Per gli oli greggi estratti da sottosuolo nazionale il quinquennio decorrera' dal 1° gennaio 1940 se trattasi di concessione mineraria in corso, e dalla data del decreto di concessione se trattasi di concessione accorciata posteriormente alla data predetta.

[3]Per i prodotti di cui all'art. 2 della presente legge, la decorrenza del decennio sara' stabilita nel decreto interministeriale di cui all'articolo precedente con riferimento alla entrata in produzione ed alla capacita' produttiva dei relativi impianti; mentre resta fissata al 1° gennaio 1940 per gli impianti gia' in produzione a tale data.

Testo in vigore dal 18 settembre 1939 al 10 maggio 1946

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-07-28;1324~art4 · fonte del testo

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