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[1]In sostituzione dei premi previsti dal Regio decreto-legge 30 giugno 1934-XII, n. 1230, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 690, e dal R. decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 1046, convertito nella legge 2 gennaio 1937-XV, n. 89, sui prodotti ricavati dalla lavorazione degli oli ottenuti mediante la distillazione delle rocce asfaltiche o bituminose dei combustibili fossili nazionali, e' istituito un premio da L. 200 a L. 1100 per ogni tonnellata di olio o di bitume o di catrame primario ottenuto con la distillazione a bassa temperatura, o con qualunque altro sistema o processo, da rocce asfaltiche o bituminose e dai combustibili fossili nazionali, base prodotto anidro, e praticamente senza ceneri.
[2]Nel caso che prodotti idrocarburati vari, sia liquidi sia solidi, siano ottenuti per conversione diretta di combustibili fossili nazionali, il premio previsto dal precedente comma sara' attribuito alla somma dei prodotti cosi' ottenuti.
Testo in vigore dal 18 settembre 1939 al 10 maggio 1946
