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Nei procedimenti davanti la Sezione istruttoria presso la Sezione speciale di Corte d'appello in Rodi e davanti la Corte d'assise istituita con l'art. 3 della presente legge, si osservano, in quanto siano applicabili, le norme di procedura contenute nella legge consolare e quelle vigenti in Italia.
Testo in vigore dal 2 febbraio 1937 al 16 dicembre 2009
