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[1]E' istituita una Corte d'assise con sede in Rodi, alla quale e' deferita la competenza assegnata alla Corte d'assise di Ancona dall'art. 114 della vigente legge consolare e dell'art. 3, capoverso, della legge 2 giugno 1927, n. 847.
[2]La Corte d'assise indicata nel precedente comma e' composta:
- a)del presidente della Sezione speciale di Corte d'appello in Rodi, che la presiede;
- b)di un magistrato di grado non inferiore a giudice, designato, anno per anno, con decreto del Governatore, fra quelli che compongono la Sezione speciale di Corte d'appello, con esclusione dei componenti la Sezione istruttoria;
- c)di cinque assessori.
[3]Magistrati ed assessori costituiscono un unico collegio.
Testo in vigore dal 2 febbraio 1937 al 16 dicembre 2009
