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[1]La presente legge avra' attuazione dopo novanta giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
[2]Dalla data di attuazione della presente legge, tutti gli atti, le istruzioni ed i giudizi che si sarebbero dovuti iniziare davanti agli uffici competenti secondo le disposizioni attuali avente in vigore, si dovranno iniziare davanti la Sezione istruttoria e la Corte d'assise, istituite con gli articoli 2 e 3 della presente legge.
[3]La trattazione degli affari in corso alla data di attuazione della presente legge sara' proseguita davanti la Sezione istruttoria presso la Corte d'appello di Ancona e la Corte d'assise di Ancona.
Testo in vigore dal 2 febbraio 1937 al 16 dicembre 2009
