Provvedimento abrogato dal d. l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d. l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1967
Confronto con la versione in vigore dal 13 marzo 1967 al 22 dicembre 2008. 302 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Le disposizioni dei due ultimi commi dell'articolo 19 della legge 18 marzo 1958, n. 349, modificato dall'articolo 15 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, sono soppresse e sostituite dalle seguenti: "Ove la situazione delle singole cattedre non consenta di affidare in tutto o in parte le funzioni inerenti alle esercitazioni pratiche degli studenti agli assistenti ordinari, incaricati, straordinari e a coloro che fruiscono di borse di addestramento didattico e scientifico, le funzioni medesime possono essere affidate dal Consiglio di amministrazione dell'Universita' o dell'Istituto d'istruzione universitaria, su proposta delle competenti Facolta', sino all'anno accademico 1974-75, agli assistenti volontari in servizio. Ove ancora il personale sopra indicato non sia sufficiente a sopperire alle esigenze delle esercitazioni, le funzioni stesse possono essere affidate a laureati. Agli assistenti volontari ed ai laureati di cui ai commi precedenti, che non abbiano rapporto d'impiego con l'Universita' o con l'Istituto, e' corrisposto un compenso non inferiore a lire 2.000 per ogni esercitazione fatta durante il periodo delle lezioni. Le somme per i compensi per le esercitazioni di cui ai commi precedenti sono tratte da un fondo unico per ogni Universita' costituito da:
tolto: a) quote dei proventi per prestazioni in conto terzi;
tolto: b) quote dei proventi per contributi di biblioteca e di laboratorio;
tolto: c) eventuali contribuzioni destinate a tale scopo da Enti pubblici o organismi privati. Il Consiglio di amministrazione determina le quote che sui proventi di cui alle lettere a) e b) sono destinate allo scopo anzidetto; tali quote, in ogni caso, non possono essere inferiori al 10 per cento dell'ammontare di ciascuno dei due proventi. Qualora le somme del fondo previsto dal quinto comma del presente articolo risultino superiori al fabbisogno, il Consiglio di amministrazione destina la rimanenza per la costituzione di borse di addestramento didattico e scientifico secondo la disciplina prevista dalle norme vigenti".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1967-02-24;62~art23 · fonte del testo
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