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[1]Ai fini del funzionamento del Collegio peritale istituito con l'articolo 9 del Regio decreto-legge 15 dicembre 1938-XVII, n. 1975 convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, sono istituti due membri supplenti uno per ciascuno degli agenti di cambio che, a norma del citato art. 9 nonche' dell'art. 23 del R. decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1529, fanno parte dello stesso Collegio sopraindicato.
[2]I detti membri supplenti, da nominarsi fra persone esperte, con decreto del Ministro per le finanze su designazione della Confederazione fascista delle aziende del credito e dell'assicurazione, partecipano alle sedute del Collegio in sostituzione degli agenti di cambio effettivi del Collegio stesso, soltanto quando sono in discussione ricorsi relativi a valutazioni di titoli eseguite dai Comitati direttivi degli agenti di cambio dei quali fanno parte i detti membri effettivi.
Testo in vigore dal 20 aprile 1940 al 16 dicembre 2009
