Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 giugno 1940 al 7 maggio 1977. Leggi il testo vigente →
[1]Le cessazione definitiva dell'esercizio della raccomandazione, risultante dalla denuncia presentata agli Uffici distrettuali delle imposte dirette, determina la cancellazione dall'elenco.
[2]Il fallimento della ditta o societa' che esercita la professione di agente marittimo raccomandatario determina la radiazione dall'elenco. Tuttavia, quando sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio dell'azienda fallita, il presidente della Commissione provinciale o interprovinciale sospendera' la radiazione fino al termine dell'esercizio suddetto riammettendo nell'elenco quelle aziende per le quali il Tribunale abbia concesso l'esercizio provvisorio, e se nell'intervallo il fallito abbia concluso il concordato, fino al passaggio in giudicato della sentenza relativa che abbia concesso i benefici di legge.
Testo in vigore dal 6 giugno 1940 al 7 maggio 1977
