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[1]Per ciascuno dei Consigli provinciali delle corporazioni, presso i quali sono istituiti elenchi degli agenti marittimi raccomandatari, deve essere costituita, con decreto del prefetto, presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni, una Commissione provinciale o interprovinciale presieduta da un magistrato di grado non inferiore a giudice di tribunale e composta da:
[2]un rappresentante del Partito Nazionale Fascista;
[3]il comandante del Compartimento marittimo piu' importante compreso nella zona cui gli elenchi si riferiscono;
[4]un rappresentante della categoria degli agenti marittimi raccomandatari, designato dalla Confederazione fascista dei commercianti;
[5]un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli armatori e degli ausiliari dell'armamento;
[6]un rappresentante della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio;
[7]un rappresentante della Federazione nazionale fascista della gente del mare;
[8]un rappresentante dell'Ispettorato corporativo;
[9]un rappresentante del Consiglio provinciale delle corporazioni.
[10]Quando si tratti di esaminare domande di iscrizione nell'elenco e di pratiche comunque riguardanti ditte o societa' che esercitano o intendano esercitare la professione di agente marittimo raccomandatario per mandato dell'armatore o del capitano o del noleggiatore di navi adibite alla pesca, della Commissione saranno chiamati a far parte anche un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli industriali della pesca e un rappresentante della Federazione nazionale fascista dei lavoratori della pesca.
Testo in vigore dal 6 giugno 1940 al 7 maggio 1977
