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[1]Le ditte o societa' che, dopo la data di pubblicazione della presente legge, intendano iniziare la professione di agente marittimo raccomandatario devono presentare alla competente Commissione di cui all'art. 6, domanda d'inscrizione nell'elenco stesso, corredata dal certificato generale del casellario giudiziario, di data non anteriore a tre mesi, del titolare della ditta, ovvero dei legali rappresentanti della stessa.
[2]Il richiedente dovra' inoltre allegare alla domanda quei documenti che possono essere utili ad attestare la sua capacita' tecnica.
[3]Le ditte o societa' estere, in sostituzione del documento indicato nell'art. 3, lettera c) devono presentare un documento consolare o un documento della competente autorita' estera, vistato dal locale console italiano. In ogni caso, l'inscrizione di ditta o societa' estera nell'elenco e' subordinata al rilascio del nulla osta del Ministero dell'interno.
Testo in vigore dal 6 giugno 1940 al 7 maggio 1977
