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[1]Le ditte o societa' che, alla data di pubblicazione della presente legge, risultino esercitare l'attivita' di agente marittimo raccomandatario da un biennio, fermo restando l'obbligo di presentazione dei documenti di cui all'art. 3, sono inscritte di diritto nell'elenco.
[2]Il possesso del requisito di cui al comma precedente dovra' essere attestato dal competente Consiglio provinciale dello corporazioni.
Testo in vigore dal 6 giugno 1940 al 7 maggio 1977
