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Nessuna ditta o societa' puo' esercitare le funzioni di agente marittimo raccomandatario se non e' iscritta nell'elenco di cui agli articoli precedenti. Le ditte e societa' che esercitano alla data di pubblicazione della presente legge la professione di agente marittimo raccomandatario nelle Provincie nelle quali sia istituito l'elenco, devono presentare alla competente Commissione di cui all'art. 6, entro il termine di tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, domanda di inscrizione nell'elenco corredato dai seguenti documenti:
- a)copia autentica dell'atto costitutivo della societa', per quelle costituite in tale forma;
- b)certificato d'iscrizione nel registro delle ditte presso l'ufficio del Consiglio provinciale delle corporazioni, con l'indicazione della data d'inscrizione;
- c)certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi, del titolare della ditta, ovvero dei legali rappresentanti della societa';
- d)certificato della cancelleria del tribunale competente dal quale risulti che la ditta o societa' non trovasi in istato di liquidazione o di fallimento.
Testo in vigore dal 6 giugno 1940 al 7 maggio 1977
