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La mancata o rifiutata inscrizione nella prima formazione degli elenchi non sospende l'attivita' dell'agente marittimo raccomandatario fino a che su tale mancata o rifiutata inscrizione non siasi pronunciato il Ministero delle corporazioni di concerto con il Ministero delle comunicazioni su ricorso dell'interessato da presentarsi entro due mesi dalla pubblicazione dell'elenco.
Testo in vigore dal 6 giugno 1940 al 7 maggio 1977
