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[1]La Commissione provinciale o interprovinciale e la Commissione centrale deliberano a maggioranza assoluta di voti. In caso di parita' prevale il voto del presidente.
[2]Per la validita' delle deliberazioni e' necessaria la presenza di almeno due terzi dei membri.
Testo in vigore dal 6 giugno 1940 al 7 maggio 1977
