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[1]Per ciascuna delle Commissioni di cui agli articoli 6 e 13 saranno nominati dei membri supplenti in numero non superiore a quello dei membri effettivi.
[2]I membri della Commissione provinciale o interprovinciale e di quella centrale durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
Testo in vigore dal 6 giugno 1940 al 7 maggio 1977
