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[1]Contro le deliberazioni della Commissione, che abbia negato l'inscrizione o la reinscrizione nell'elenco e inflitto i provvedimenti di cui alle lettere b) c) e d) dell'art. 10, e' ammesso ricorso, entro 15 giorni dalla data della comunicazione all'interessato, alla Commissione centrale di cui all'art. 13.
[2]Il ricorso proposto dall'interessato ha effetto sospensivo nei casi di cui al comma c) e d) dell'art. 10.
[3]La decisione della Commissione centrale e' provvedimento definitivo.
Testo in vigore dal 6 giugno 1940 al 7 maggio 1977
