Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 giugno 1940 al 7 maggio 1977. Leggi il testo vigente →

[1]Contro le deliberazioni della Commissione, che abbia negato l'inscrizione o la reinscrizione nell'elenco e inflitto i provvedimenti di cui alle lettere b) c) e d) dell'art. 10, e' ammesso ricorso, entro 15 giorni dalla data della comunicazione all'interessato, alla Commissione centrale di cui all'art. 13.

[2]Il ricorso proposto dall'interessato ha effetto sospensivo nei casi di cui al comma c) e d) dell'art. 10.

[3]La decisione della Commissione centrale e' provvedimento definitivo.

Testo in vigore dal 6 giugno 1940 al 7 maggio 1977

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-04-29;496~art11 · fonte del testo

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