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[1]Le sanzioni disciplinari che la Commissione puo' infliggere sono le seguenti:
- a)l'ammonizione, che e' dichiarata verbalmente dal presidente della Commissione;
- b)la censura, che e' deliberata dalla Commissione e comunicata per iscritto;
- c)la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non superiore a sei mesi;
- d)la radiazione dall'elenco.
[2]Tutti i provvedimenti di cui sopra saranno comunicati alla organizzazione sindacale provinciale nella quale e' inquadrato l'inscritto.
[3]I provvedimenti di cui ai precedenti comma, meno quelli dell'ammonizione, sono pubblicati nel Foglio degli annunzi legali e nell'albo del Consiglio provinciale delle corporazioni della provincia nella quale l'inscritto svolge la propria attivita'.
Testo in vigore dal 6 giugno 1940 al 7 maggio 1977
