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[1]Gli ufficiali di complemento dello Stato Maggiore e del Genio navale iscritti nel ruolo speciale di cui alla legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1098, che conseguiranno la nomina nei ruoli speciali del servizio permanente effettivo in base al precedente art. 6, avranno facolta', entro tre mesi dalla partecipazione della nomina, di optare - per i servizi prestati nel suddetto ruolo speciale di ufficiali di complemento - fra il trattamento stabilito dall'art. 7 della citata legge n. 1098, da liquidarsi all'atto della opzione, e la valutazione ai fini di pensione, dei servizi stessi se resi obbligatoriamente o se prestati in periodo bellico o di mobilitazione, sia pure parziale, o di esigenze militari di carattere eccezionale.
[2]L'opzione e' irrevocabile e produce i suoi effetti anche nei riguardi degli aventi diritto a pensione di riversibilita'.
[3]Coloro che optino per la valutazione in pensione non sono tenuti al pagamento della ritenuta 6 per cento in conto entrata Tesoro per i servizi che vengono valutati in dipendenza dell'opzione.
[4]Qualora l'indennita' di cui all'art. 7 della citata legge n. 1098 sia stata gia' corrisposta, gli interessati, per ottenere la valutazione, agli effetti della pensione, dei servizi da essi prestati nel ruolo speciale di ufficiali di complemento dovranno versare al Tesoro l'indennita' stessa.
[5]Il fondo costituito presso la Cassa ufficiali della Regia marina, a termini dell'art. 9 della legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1098, dopo effettuati i pagamenti di cui al 2° comma dell'art. 8 ed al 1° comma del presente articolo, e' devoluto all'erario.
Testo in vigore dal 16 dicembre 1942 al 16 dicembre 2009
