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Gli ufficiali dei ruoli speciali del servizio permanente effettivo nominati in applicazione del precedente art. 6, se saranno raggiunti dal limite di eta' prima di aver compiuto il periodo minimo di venti anni di servizio effettivo richiesto per aver diritto a pensione normale, potranno essere trattenuti in servizio permanente effettivo, nei limiti dei posti di organico del rispettivo grado, sino al compimento di tale periodo.
Testo in vigore dal 16 dicembre 1942 al 16 dicembre 2009
