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[1]Per la prima formazione del ruolo speciale di ufficiali di vascello in servizio permanente effettivo e del ruolo speciale di ufficiali del Genio navale (D.M.) in servizio permanente effettivo saranno indetti concorsi, per titoli, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la nomina a guardiamarina, sottotenente di vascello o tenente di vascello, e a sottotenente, tenente o capitano del Genio navale (D.M.).
[2]Ai concorsi per la nomina ad ufficiale di vascello del ruolo speciale possono partecipare gli ufficiali inferiori di vascello di complemento ed a quelli per la nomina ad ufficiale del Genio navale (D.M.) gli ufficiali inferiori del Genio navale (D.M.) di complemento.
[3]Per l'ammissione ai concorsi previsti dal presente articolo occorre aver prestato almeno uno, due o tre anni di servizio effettivo da ufficiale, a seconda che trattasi di concorsi a guardiamarina o sottotenente del Genio navale (D.M.), oppure a sottotenente di vascello, o tenente del Genio navale (D.M.), oppure a tenente di vascello o capitano del Genio navale (D.M.).
[4]A parita' di merito costituisce titolo preferenziale il possesso di una laurea.
[5]Ai concorsi per tenente di vascello e per capitano del Genio navale (D.M.) possono, altresi' essere ammessi, rispettivamente, capitani di corvetta e maggiori del Genio navale (D.M.) di complemento.
[6]I capitani di corvetta ed i maggiori del Genio navale (D.M.) di complemento, i quali siano vincitori dei concorsi per tenente di vascello o capitano del Genio navale (D.M.) e siano nominati tenenti di vascello o capitani del Genio navale (D.M.) dei ruoli speciali possono conseguire le promozioni ai gradi superiori, nei ruoli stessi, indipendentemente da ogni prescrizione o limitazione stabilita dalla legge di avanzamento, su parere favorevole della Commissione ordinaria di avanzamento.
Testo in vigore dal 16 dicembre 1942 al 16 dicembre 2009
