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La Cassa nazionale fascista per la previdenza marinara restituira' agli ufficiali di complemento della Regia marina appartenenti al ruolo speciale istituito con la legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1098, e successive modificazioni, che siano nominati ufficiali dei ruoli speciali previsti dal precedente art. 1, i contributi da essi versati in applicazione dell'art. 11 del R. decreto-legge 19 agosto 1938-XVI, n. 1560, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 163.
Testo in vigore dal 16 dicembre 1942 al 16 dicembre 2009
