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E' vietato di vendere o allestire per vendere diari scolastici di tipi diversi da quelli approvati dal Ministro per l'educazione nazionale ai sensi dell'art. I contravventori sono puniti con l'ammenda sino a L. 500, salvo che il fatto non costituisca reato piu' grave.
Testo in vigore dal 27 novembre 1940 al 16 dicembre 2009
