Art. 7 — COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 17 OTTOBRE 1935, N. 1990, CONVERTITO, SENZA MODIFICAZIONI, DALLA L. 2 GENNAIO 1936, N. 83

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[1]L'insegnamento di cultura militare e' affidato ad ufficiali in servizio permanente effettivo o in congedo delle varie Forze armate, designati dai rispettivi Ministri competenti, di concerto col Ministro per l'educazione nazionale.

[2]Le eventuali retribuzioni per gli ufficiali delle categorie in congedo saranno stabilite dai Ministri militari di concerto con quello per le finanze in relazione alle ore di insegnamento, al grado della scuola e degli ordinamenti scolastici vigenti.

[3]Le spese per i predetti ufficiali saranno a carico dei Ministeri militari, da cui essi rispettivamente dipendono.

Testo in vigore dal 21 gennaio 1935 al 13 dicembre 1935

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1934-12-31;2152~art7 · fonte del testo

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