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[1]Per la corresponsione dei contributi previsti dalla presente legge, sara' stanziata nel bilancio del Ministero delle corporazioni la somma annua di lire 2.000.000 a partire dall'esercizio in corso e per i due esercizi successivi 1941-42 e 1942-43.
[2]Il Ministro per le finanze e' autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni le necessarie variazioni.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 6 febbraio 1941-XIX
[5]VITTORIO EMANUELE
[6]MUSSOLINI - RICCI - DI REVEL
[7]Visto:
[8](ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)
[9]MUSSOLINI
Testo in vigore dal 8 aprile 1941 al 16 dicembre 2009
