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[1]La concessione dei contributi e' fatta con decreto del Ministro per le corporazioni, a giudizio insindacabile del Ministro stesso, in base ad accertamenti sulle condizioni nelle quali si svolgono le lavorazioni.
[2]Sono esclusi in ogni caso dalla concessione gli enti, ai quali siano assegnati speciali contributi per l'esecuzione delle ricerche.
[3]Il pagamento dei contributi e' effettuato quando le installazioni siano state collaudate.
Testo in vigore dal 8 aprile 1941 al 16 dicembre 2009
