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I1 contributo per le cabine elettriche di trasformazione, e' corrisposto:
- a)in ragione di lire 150 per ogni K.V.A. installato fino a 50 K.V.A. di potenza e in ragione di lire 100 per ogni K.V.A. installato oltre i 50 K.V.A.;
- b)in ragione di lire 2 per ogni metro di linea costruita per l'allacciamento della cabina alla rete di alimentazione. Il contributo per i compressori d'aria e' corrisposto in ragione di lire 1 ogni litro d'aria che il compressore e' capace di aspirare al minuto primo.
Testo in vigore dal 8 aprile 1941 al 16 dicembre 2009
