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[1]Il Consorzio trae i mezzi finanziari, per l'espletamento dei suoi compiti, dai contributi ordinari e straordinari che Stato, Comuni, Provincie, Enti, Associazioni professionali e privati corrispondono per il raggiungimento degli scopi della presente legge.
[2]La determinazione e la ripartizione dei contributi che, ai fini della presente legge, le Associazioni professionali deliberino per l'incremento delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica, esistenti o da istituire, e' fissata dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello delle corporazioni.
Testo in vigore dal 12 gennaio 1929 al 16 dicembre 2009
