Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 gennaio 1929 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Il Ministro della pubblica istruzione, su proposta del Consorzio, potra' in ciascuna provincia nominare ispettori onorari per l'istruzione tecnica, scelti tra persone particolar, niente competenti.
[2]Gli ispettori onorari potranno essere chiamati a partecipare, con voto consultivo, alle adunanze del Consiglio o del Comitato ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno.
Testo in vigore dal 12 gennaio 1929 al 16 dicembre 2009
