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In seno al Consiglio sara' costituito un comitato esecutivo composto di cinque membri, delegati dal Consiglio stesso. Esso sara' presieduto dal presidente e, in sua assenza o impedimento, dal vice presidente del Consiglio, che fanno parte di diritto del Comitato in aggiunta ai membri predetti.
Testo in vigore dal 12 gennaio 1929 al 16 dicembre 2009
