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[1]Il Consiglio si riunisce una volta ogni tre mesi. Puo' anche riunirsi in tutti i casi in cui il presidente lo ritenga opportuno, o sia richiesto da un terzo almeno dei componenti del Consiglio.
[2]Per la validita' delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza almeno della meta' dei consiglieri e la maggioranza dei votanti. A parita' di voti prevale quello del presidente.
[3]Il Ministro delle corporazioni ha facolta' di delegare un proprio rappresentante ad intervenire, con voto deliberativo, nelle sedute del Consiglio.
Testo in vigore dal 12 gennaio 1929 al 16 dicembre 2009
