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[1]I membri del Consiglio durano in carica per un biennio e possono essere riconfermati.
[2]Le cariche di presidente, di vice presidente, di componente del Consiglio e del Comitato esecutivo, e di ispettore onorario sono gratuite.
[3]E' soltanto consentito il rimborso delle spese effettivamente incontrate per funzioni inerenti alla carica.
[4]Il Consiglio nomina un segretario.
Testo in vigore dal 12 gennaio 1929 al 16 dicembre 2009
