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[1]Il Consorzio:
[2]1° propone la trasformazione ed il coordinamento di scuole ed istituti di istruzione tecnica (agraria, industriale, commerciale, mineraria, nautica);
[3]2° formula proposte al Ministero della pubblica istruzione intorno a particolari adattamenti dei programmi speciali atti a rendere le scuole e gli istituti di istruzione tecnica sempre meglio rispondenti ai bisogni dell'economia locale e nazionale:
[4]3° propone al Ministero della pubblica istruzione e promuove la fondazione dei corsi, scuole e istituti di istruzione tecnica e provvede ad assicurare i mezzi finanziari occorrenti, in modo che nessun aggravio immediato o indiretto ne derivi allo Stato;
[5]4° esercita, anche a mezzo degli ispettori di cui al successivo articolo 8, la normale vigilanza sulle scuole libere di istruzione tecnica esistenti nella provincia;
[6]5° propone al Prefetto, per i provvedimenti competenza a norma delle disposizioni vigenti, l'apertura di scuole libere;
[7]6° sussidi a le scuole e gli istituti liberi e pareggiati di istruzione tecnica, tenendo presenti le loro particolari esigenze;
[8]7° concorre, con contributi ordinari e straordinari, al funzionamento ed all'incremento delle Regie scuole e dei Regi istituti di istruzione tecnica della provincia.
Testo in vigore dal 12 gennaio 1929 al 16 dicembre 2009
