Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 gennaio 1943 al 31 agosto 1973. Leggi il testo vigente →

Ciascun Centro didattico provvede alle spese per il funzionamento:

  • a)col contributo dello Stato;
  • b)con erogazioni delle provincie, dei comuni, di enti pubblici e privati, di istituti scolastici e di singole persone;
  • c)col contributo dell'Ente nazionale per l'insegnamento medio e superiore;
  • d)con eventuali tasse, che possono essere autorizzate dal Ministro per l'educazione nazionale, d'intesa con quello per le finanze, a carico dei frequentanti speciali corsi e lezioni organizzate dal Centro;
  • e)col provento della vendita di eventuali pubblicazioni curate dal Centro.

Testo in vigore dal 9 gennaio 1943 al 31 agosto 1973

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-11-30;1545~art12 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari