Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 agosto 1973 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 30 luglio 1973, n. 477.
Abrogato dal 31 agosto 1973
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Provvedimento abrogato dalla l. 30 luglio 1973, n. 477.
Abrogato dal 31 agosto 1973
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3 versioni dal 1943
Confronto con la versione in vigore dal 9 gennaio 1943 al 31 agosto 1973. 293 parole tolte, 9 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: Il Ministero per l'educazione nazionale e' autorizzato a istituire Centri didattici provinciali e nazionali, aventi per scopo di:
tolto: a) ravvivare negli uomini di scuola l'interesse per gli studi di metodologia didattica;
tolto: b) avviare e condurre ricerche pedagogiche e didattiche;
tolto: c) fornire agli studiosi, specializzati nelle discipline didattiche, ausilio di mezzi e materia d'indagine;
tolto: d) ispirare e favorire metodi nuovi d'insegnamento, creando, per saggiarne l'efficienza, classi sperimentali;
tolto: e) promuovere corsi di cultura educativa, per le famiglie e corsi di differenzazione didattica, di perfezionamento e di addestramento per gli insegnanti, compresi i maestri delle scuole elementari rurali;
tolto: f) procedere ad accertamenti di capacita' degli alunni che aspirano ad essere accolti nei collegi del Littorio;
tolto: g) fornire, con la collaborazione dell'Universita' e della Scuola media e superiore, agli studenti che si consacreranno all'insegnamento, campo e mezzi di esperimentare se stessi nei primi impegni della pratica e suggerire opportuni metodi di accertamento nei concorsi;
tolto: h) procedere, per incarico del Ministro, alle ispezioni degli insegnanti dell'ordine medio e superiore, per la promozione ad ordinari. I Centri didattici possono estendere la propria attivita' allo studio di altri problemi di carattere tecnico come l'orientamento professionale, i programmi, l'arredamento, il materiale didattico e scientifico, l'edilizia, i libri di testo; ed in relazione a tali attivita', possono organizzare convegni, curare o favorire la preparazione di mostre scolastiche in Italia, o la partecipazione dell'Italia a mostre all'estero, raccogliere documenti della vita e dell'attivita' della scuola, promuovere o facilitare la pubblicazione di opere sulla vita scolastica nazionale, istituire biblioteche pedagogiche con particolare riguardo alla scuola italiana. I Centri didattici provinciali e nazionali sono organi tecnici diretti a coadiuvare il Ministro e i provveditori agli studi nello svolgimento di qualunque attivita' di carattere pedagogico e didattico. Essi sono dotati di personalita' giuridica di diritto pubblico.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 30 LUGLIO 1973, N. 477
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1942-11-30;1545~art1 · fonte del testo
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