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I produttori che esportano solo occasionalmente i prodotti delle proprie aziende sono esenti dall'obbligo dell'iscrizione nell'Albo, ma, quattro giorni prima di effettuare la spedizione di ogni singola partita, devono farne domanda al Consiglio provinciale dell'economia, comprovando la loro condizione di produttori della merce. Sulle domande dovra' pronunciarsi la Commissione di cui all'art. 8, che potra' negare il permesso quando ritenga che la spedizione possa danneggiare il buon nome del commercio italiano all'estero o che la domanda di esportazione occasionale sia un mezzo per eludere l'obbligo di iscrizione all'Albo. In ogni caso sara' comunicata la risposta telegrafica all'interessato entro tre giorni dalla data di ricezione della domanda. Contro la decisione della Commissione e' ammesso ricorso al prefetto entro due giorni dalla data della sua comunicazione. Il prefetto, entro due giorni dalla data di ricezione del ricorso, decidera' nel merito, in via definitiva. Nel regolamento da emanarsi per la esecuzione della presente legge saranno determinati i documenti in base ai quali le autorita' ferroviarie dovranno accettare di effettuare le spedizioni di cui al presente articolo.
Testo in vigore dal 12 febbraio 1932 al 3 marzo 1966
