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Gli esportatori che fanno uso di marchio speciale debbono depositarne la riproduzione nell'Ufficio dell'Albo presso il Consiglio provinciale dell'economia. E' data facolta' alla Commissione di cui al successivo articolo 8 di negare l'iscrizione del marchio non depositato ai sensi di legge quando esso, a suo insindacabile giudizio, sia reputato non rispondente a criteri di serieta' commerciale e di decoro nazionale. Allorche' particolari motivi lo consiglino, la Commissione di cui al successivo art. 8 puo' concedere un termine - non superiore, in ogni caso, a mesi 6 - per la sostituzione del marchio usato. Ogni ufficio dell'Albo dovra' tenere un elenco di marchi legalmente depositati. L'esportatore che faccia indebito uso del nome di una ditta o di un marchio sara' cancellato dall'Albo degli esportatori.
Testo in vigore dal 12 febbraio 1932 al 3 marzo 1966
