La durata dell'anno scolastico delle scuole carcerarie, di cui all'art. 1, e' di dieci mesi e non e' legata al periodo di funzionamento dell'anno scolastico normale. Le ore di insegnamento sono integrate dall'assistenza scolastica svolta dal personale insegnante nelle sale di studio e nella biblioteca, secondo il disposto degli articoli 136, 139, 140 del decreto 18 giugno 1931, n. 787.

Testo vigente dal 4 giugno 1958

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1958-04-03;535~art5 · fonte del testo

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