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[1]L'art.12 del R. decreto-legge 6 febbraio 1927-V, n. 68, convertito nella legge 24 dicembre 1928-VII, n. 3088, e' sostituito dal seguente:
[2]«Gli assegni ed ogni altra competenza per il Capo di Stato Maggiore Generale sono a carico del bilancio della Forza armata cui egli appartiene; cosi' pure tutte le spese per il suo Stato Maggiore Generale.
[3]«Gli assegni per il personale addetto allo Stato Maggiore Generale medesimo sono a carico del bilancio delle singole Forze armate alle quali detto personale rispettivamente appartiene».
Testo in vigore dal 20 novembre 1940 al 24 luglio 1941
