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[1]Dopo l'art. 10 del R. decreto-legge 6 febbraio 1927-V, n. 68, convertito nella legge 24 dicembre 1928-VII, n. 3088, e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente articolo:
[2]Art. 10-bis. - E' istituita la carica di Sottocapo di Stato Maggiore Generale.
[3]Il Sottocapo di Stato Maggiore Generale e' nominato con decreto Reale, su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, sentito il Consiglio dei Ministri, ed e' scelto fra gli ufficiali generali o ammiragli di grado non inferiore a quello di generale di Corpo d'armata o di ammiraglio di squadra o di generale di squadra aerea.
[4]Egli coadiuva il Capo di Stato Maggiore Generale nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
Testo in vigore dal 20 novembre 1940 al 24 luglio 1941
