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[1]Il Ministro per la guerra e' autorizzato ad emanare, di concerto col Ministro per le finanze, le disposizioni particolari per l'esecuzione della presente legge.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti nel Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a San Rossore, addi' 6 giugno 1935 - Anno XIII
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]Mussolini - Di Revel
[6]Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Testo in vigore dal 3 luglio 1935 al 16 dicembre 2009
