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[1]Ai vincitori dei concorsi per la nomina alla carica di maresciallo capo-banda e di sottufficiale tamburino, vengono, rispettivamente, conferiti i gradi di maresciallo ordinario e di sergente.
[2]L'ulteriore avanzamento dei marescialli capi-banda e dei sergenti tamburini e' regolato dalle norme in vigore sull'avanzamento dei sottufficiali del Regio esercito. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 5 dicembre 1935, n. 2292, convertito senza modificazioni dalla L. 6 aprile 1936, n. 730, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La disposizione di cui all'art. 2 della legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1077, relativa al conferimento del grado di maresciallo ordinario ai capi-banda delle musiche reggimentali, e' estesa ai vice direttori delle bande presidiarie di Corpo d'armata".
Testo in vigore dal 16 gennaio 1936 al 16 dicembre 2009
